ONLUS

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito, con la sentenza n. 7311/2014 della Sezione Tributaria, che la nozione di soggetto svantaggiato quale destinatario di un'attivitą Onlus deve essere inteso in un senso rigoroso di reale e grave situazione di disagio anche e specialmente in riferimento alle attivitą educative, che infatti difficilmente possono rientrare tra le attivitą oggetto di una Onlus.